Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20047 - pubb. 27/06/2018

Eccezione di prescrizione, mancata indicazione dei pagamenti con funzione solutoria e restituzione delle somme illegittimamente addebitate con liberazione dei fideiussori

Tribunale Latina, 19 Giugno 2018. .


Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità degli interessi anatocistici - Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate e liberazione dei fideiussori



La prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò  consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca deve ritenersi infondata, quando la domanda sia stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. 

In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara


Il testo integrale


 


Testo Integrale