Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22101 - pubb. 16/07/2019
Risoluzione del concordato per ritardo nell’adempimento addebitabile agli organi della procedura
Tribunale Piacenza, 19 Giugno 2019. Est. Tiberti.
Concordato preventivo – Risoluzione – Ritardo nell’adempimento addebitabile agli organi della procedura – Probabile pagamento integrale del credito del creditore che chiede la risoluzione
Non può dirsi che le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti ai creditori si siano rivelate insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati se, in base alla perizia di stima appare probabile il pagamento integrale del credito del creditore che ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo (nella specie l’Agenzia delle entrate).
La domanda di risoluzione non può inoltre essere accolta sotto il profilo del ritardo nell’adempimento della proposta di concordato, qualora lo stesso sia addebitabile agli organi della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ L'inadempimento
- ∙ Inadempimento dovuto a eccessiva durata della procedura
- ∙ Ritardo nell'adempimento addebitabile agli organi della procedura
Segnalazione dell'Avv. Francesco Santangelo
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