Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22585 - pubb. 25/10/2019

Sovraindebitamento e procedura esecutiva individuale in corso: il ruolo del liquidatore nominato ex art. 13 l. 3/2012

Tribunale Rimini, 27 Giugno 2019. Est. Francesca Miconi.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Procedura esecutiva immobiliare in corso – Nomina del liquidatore ex art. 13 l. 3/2012 – Rapporti con la procedura pendente – Poteri esclusivi in capo al nominato liquidatore – Sussistenza – Prosecuzione dell’esecuzione forzata individuale – Inammissibilità

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Poteri del tribunale – Giudizio di fattibilità e convenienza – Limiti



In ordine alla prospettata prosecuzione della esecuzione immobiliare in corso per alcuni beni immobili, al fine di porre a disposizione dell’esecuzione dell’accordo il ricavato della vendita, nell’accordo di composizione della crisi, nel CCI definito “concordato minore “, a differenza che nella liquidazione di cui all’art 14 ter l. 3/2012, non è  prospettabile la prosecuzione di una azione esecutiva individuale, considerato che ex art 10 secondo comma lett. c) l. 3/2012 con l’omologazione dell’accordo la sospensione delle azioni esecutive diventa definitiva, poiché tutti i beni sono destinati all’adempimento dell’accordo; inoltre l’art. 13 cit. prevede che ai fini dell’utilizzo di beni sottoposti a pignoramento viene nominato un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni stessi e delle somme incassate.

Al pari del concordato preventivo liquidatorio, l’attività di liquidazione è dunque gestita esclusivamente dal liquidatore giudiziale e non vi sono previsioni di prosecuzione delle procedure esecutive, né ai sensi dell’art 41 TUB (in quanto norma eccezionale) né dell’art 107 sesto comma l. fall., norma non richiamata dall’art 13 l. 3/2012 per l’accordo di sovraindebitamento.

Ne consegue che il nominando liquidatore dovrà sovraintendere alla vendita di tutti i beni già pignorati, eventualmente utilizzando il risultato delle attività svolte in sede esecutiva (ad esempio, le stime), e procedere alla distribuzione del ricavato, senza che possano residuare spazi di attività degli organi della procedura esecutiva.

In fattispecie di accordo di ristrutturazione ex artt. 8 e 9 l. 3/2012, ove non sia stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione del giudice delegato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si esprimono con l’ approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell’art 12 secondo comma l. 3/2012.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo; in particolare, quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all’omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.


(Pronuncia resa in relazione a fattispecie in cui l’accordo di composizione della crisi prevedeva, rispetto alla procedura esecutiva in corso avente ad oggetto diversi lotti immobiliari, la vendita ad offerente predeterminato di soli due dei cinque immobili esecutati, e la prosecuzione dell’ esecuzione immobiliare per la vendita delle ulteriori unità; il debitore chiedeva la nomina di un liquidatore per subentrare in dette procedure e ricevere l’eventuale ricavato delle vendite all’asta, da mettere a disposizione, in via eventuale ed aggiuntiva, della esecuzione dell’accordo secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il Tribunale, nel nominare il liquidatore ex art. 13 l. 3/2012, assegna a questi in via esclusiva il potere di vendere tutti i beni, escludendo ogni residuale potere del G.E. in riferimento all’esecuzione in corso, stabilendo il principio in massima). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni & Mancini

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