Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22801 - pubb. 11/01/2019

Le modificazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa bancaria in LCA successive alla cessione delle attività e passività o dell'azienda non possono incidere sulla valutazione dello stato di insolvenza

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2006, n. 9408. Pres. Proto. Est. Maria Rosaria Cultrera.


LCA bancaria – Stato di insolvenza – Momento della liquidazione – Cessione di attività e passività – Irrilevanza



Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82 stabilisce che l'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa bancaria, ove ne sia già stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, va riferito alla situazione in atto al momento in cui e stata disposta la liquidazione stessa. Per contro la cessione delle attività e passività, ovvero dell'azienda bancaria, disciplinata dal denunciato dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, é necessariamente successiva al provvedimento che dispone la liquidazione coatta. L'art. 90, comma 2, stabilisca infatti che essa può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, e quindi, ovviamente, dopo che é intervenuto il provvedimento di apertura della procedura. E, come s'é detto, l'accertamento dello stato d'insolvenza va riferito alla situazione in atto a tale ultima data, sì che le modificazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa bancaria che seguono alla cessione delle attività e passività o dell'azienda non possono incidere su tale situazione, ancorché i dati ad essa relativi possano essere utilizzati, ove la cessione sia prossima al provvedimento che dispone la l.c.a., a fini probatori, come ha fatto la Corte territoriale nel caso in esame.
Assume pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità. (massima ufficiale)


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il Prof. B.V., nella qualità di presidente del Credito Commerciale Tirreno S.p.A. (C.C.T.), assoggettato a liquidazione coatta amministrativa il 6.3.1997, propose opposizione alla dichiarazione dello stato d'insolvenza della banca, pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 26.5.1997 su istanza dei commissari liquidatori. Radicatosi il contraddittorio con questi ultimi e riunito al giudizio l'opposizione proposta da A. F. in cui era intervenuto anche il Fallimento di Parfin S.p.A., società controllante il C.C.T., il Tribunale adito con sentenza 18.1.1999 la respinse.

Con la decisione ora impugnata del 5.9.2001, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto dal B. osservando che il Credito Commerciale Tirreno si trovava in stato d'insolvenza al momento in cui era stato emanato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e pertanto ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82 correttamente era stato dichiarata insolvente.

Lo stato d'insolvenza sussisteva in ragione del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale, a prescindere dal verificarsi o meno dell'inadempimento di obbligazioni.

L'intervenuta cessione dell'azienda bancaria posta in essere dai commissari liquidatori ai sensi della Legge Bancaria, art. 75 e D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, comma 2, non escludeva la declaratoria dello stato d'insolvenza in quanto la cessione era finalizzata alla tutela dei depositanti e degli interessi complessivi del sistema creditizio. La valutazione operata in sede d'accertamento dello stato d'insolvenza corrispondeva, salvo alcuni correttivi marginali, alla valutazione delle singole poste attive e passive formulata in via definitiva ai fini della cessione.

La situazione patrimoniale ed aziendale si fondava sulla relazione ispettiva della Banca d'Italia e sulle relazioni dei Commiasari redatti durante il periodo di amministrazione straordinaria che aveva preceduto la liquidazione coatta. La relazione del Commissari straordinari del 5.12.1996 aveva evidenziato un deficit patrimoniale, inteso come saldo negativo tra attivo e passivo, di ben L. 174 miliardi. I crediti reputati esigibili ammontavano al 45%. La liquidità, al netto del depositi presso banche di natura indisponibile, era pari a 91 miliardi. Allo scopo di limitare le conseguenze del dissesto era intervenuto per 99 miliardi il Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Il 29.12.1997 si era proceduto alla determinazione conclusiva delle passività ed attività trasferite con la cessione d'azienda, ai fini della determinazione dello sbilancio effettivo di cessione. Le attività cedute erano state ritenute pari a 697 miliardi e le passiviti a 800 miliardi, con uno sbilancio di 103 miliardi.

Sulla base di questi elementi la Corte d'appello ha ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza alla data della liquidazione coatta e respingeva l'istanza dell'appellante per l'esperimento di una c.t.u. in ordine alla situazione contabile del Credito Commerciale a tale data, sottolineando che nella valutazione definitiva delle attività e passività ai fini della cessione si era tenuto conto anche dell'avviamento, quantificato in 15 miliardi e dunque inidoneo a modificare le conclusioni in ordine alla sussistenza dello stato d'insolvenza.

Ha infine ritenuto anche irrilevante la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90 per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 Cost. sollevata dal B..

Ha proposto ricorso per cassazione il B. formulando due motivi di ricorso e riproponendo la questione di legittimità costituzionale.

Ha resiste con controricorso il Credito Commerciale Tirreno che ha anche depositato memoria ex art 378 c.p.c..

A.F. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente, in esecuzione dell'ordine disposto da questa Corte con ordinanza del 4.5.2005, ha integrato 11 contraddittorio nei confronti del fallimento S.p.A. Parfin che, regolarmente intimato, non si é però costituito.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82 e L. Fall., art. 5 nonché di ogni altra norma e principio in materia di accertamento e dichiarazione dello stato d'insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con specifico riferimento al momento dell'accertamento. Deduce inoltre difetto e contraddittorietà di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe accertato la sussistenza dello stato d'insolvenza con riferimento alla situazione patrimoniale del Credito Commerciale Tirreno alla data del 31.12.1996, redatta dai commissari straordinari, e non alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa. Si sarebbe ignorata la situazione patrimoniale della banca a tale ultima data (6.3.1997) e non sarebbe sufficiente aver accertato la ricorrenza dello stato d'insolvenza in data anteriore. Le relazioni dei Commissari sarebbero state redatte allo scopo di verificare se l'impresa creditizia potesse o meno proseguire l'attività non in funzione esclusiva di obiettivi liquidatori come sarebbe richiesto dalla legge. La relazione della Banca d'Italia del 21.6.1996 si fondava sulla previsione di perdite patrimoniali, cioé su dati revisionali e non su perdite effettive.

Ancora la Corte d'appello non avrebbe provveduto a valutare la composizione delle voci in base alle quali é stato determinato l'attivo ed il passivo.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli art. 2697 c.c., artt. 112, 115, 116, 61 c.p.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia di c.t.u. e disponibilità e valutai ione di prove. Ancora deduce difetto e contraddittorietà di motivazione ed osserva che la Corte d'appello, nel ritenere sussistente lo stato d'insolvenza in ragione del deficit patrimoniale del Credito Commerciale Tirreno, avrebbe omesso ogni verifica sui concreti effetti della presunta illiquidità, che non sarebbe derivata dal semplice squilibrio tra costi e ricavi e tantomeno dallo stato patrimoniale. Ciò in quanto la liquidità identifica l'idoneità a fronteggiare gli impegni in uscita. L'equilibrio finanziario di una banca e rappresentato dal corretto rapporto tra depositi ed impieghi. Nel periodo di amministrazione straordinaria la banca aveva mantenuto l'equilibrio tra flussi di cassa in entrata ed in uscita ed occorreva pertanto verificare se gli aggregati dell'attivo e del passivo indicati dalla Banca d'Italia e dai Commissari fossero effettivi.

A tale fine era stata richiesta la c.t.u., respinta dalla Corte d'appello senza motivazione, che invece era necessaria siccome ara stata richiesta per vetrificare se le perdite, soltanto previste dai commissari straordinari, si fossero davvero verificate, soprattutto con riferimento ai crediti in sofferenza o "incagliati", ai cd.

coupon stripping ed ad altre operazioni, nonché per accertare se l'intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi dovesse essere ricondotto tra le attività del Credito Commerciale Tirreno.

Anche la cessione dell'azienda ad altra banca, attuata due giorni dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa, era stata effettuata sulla base di una valutazione diversa da quella posta poi a fondamento della richiesta di dichiarazione dello stato d'insolvenza.

Infine il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90 per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 Cost., ciò in guanto i soci di un'impresa creditizia e l'impresa stessa subiscono un trattamento diseguale rispetto a quello degli altri soggetti coinvolti nella crisi, cioé dei depositanti e dei creditori, in ragione del fatto che non A consentito alla società che aliena l'azienda creditizia, e di riflesso ai suoi soci, di ricevere l'effettivo corrispettivo, con violazione per quanto concerne i soci anche dell'art. 47 Cost. che tutela il risparmio in tutte le sue forme. Sarebbe violato anche l'art. 41 Cost. perché con la corresponsione del giusto prezzo si potrebbe assicurare alla società alienante la prosecuzione dell'attività d'impresa e l'art. 42 perché il proprietario dell'azienda non é in nessun modo garantito sulla valutazione dei beni che gli appartengono.

Il resistente confuta la fondatezza di tali doglianze chiedendone il rigetto.

Il primo motivo appare infondato.

Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82, comma 2, dispone che se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato d'insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non é già stata dichiarata ai sensi del primo comma della norma, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio.

Occorre dunque che lo stato d'insolvenza sussista al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Il principio, già affermato dall'art. 68, primo comma, della legge bancaria del 1938, é stato giustificato in dottrina con il rilievo che per effetto del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta gli amministratori della banca perdono il potere di gestione dell'impresa e la disponibilità del complesso aziendale, sì che non potrebbe tenersi conto, nella valutazione dello stato d'insolvenza, di situazioni che si riferiscano ad eventi posteriori alla messa in liquidazione.

Tanto premesso, é infondata la doglianza secondo la quale la Corte di merito avrebbe fondato la sua valutazione dello stato d'insolvenza sulla base della relazioni redatte dai commissari straordinari nominati dalla Banca d'Italia in date anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, senza considerare le possibili variazioni intervenute e senza tener conto del fatto che una parte delle perdite prese in considerazione dai commissari straordinari sarebbero state soltanto stimate e non si sarebbero ancora verificate in concreto.

In realtà la Corte d'appello, dopo aver effettivamente valutato la relazione redatta dai Commissari straordinari a seguito di visita ispettiva protrattasi dal 22.4.1996 al 21.9.1996 e la successiva relazione in data 5.12.1996 ha preso in considerazione la successiva relazione del Governatore della Banca d'Italia del marzo 1997, prodromica alla messa in liquidazione coatta, disposta in data 6.3.1997. Ancora ha esaminato la stima delle attività e passività dell'azienda bancaria, redatta ai fini della cessione ad altra banca attuata in data 8.3.1997 ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, e l'atto in data 29.12.1997 d'individuazione definitiva dell'ammontare delle attività e passività ai fini della determinazione dello sbilancio effettivo di cessione.

In conclusione la valutazione della Corte d'appello si é fondata non soltanto su accertamenti compiuti in data anteriore al provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ma anche su accertamenti coevi o successivi, comunque riferiti al marzo 1997, vale a dire al momento in cui fu disposta la liquidazione coatta.

Va poi osservato che il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82 non fornisce un'autonoma definizione dello stato d'insolvenza della banca, diversa da quella prevista per ogni altra impresa dall'art. 5 L.Fall., ed é opinione corrente, in dottrina, che l'insolvenza bancaria vada definita nei medesimi termini previsti dall'art. 5 per le altre imprese. Pur nel mutare del quadro normativo di riferimento, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 che non si esprime più in termini di "stato di cessazione dei pagamenti" come nella Legge Bancaria, artt. 68 e 69, deve ritenersi tuttora valido il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'insolvenza dell'impresa bancaria "si traduce nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale" (Sez. 1^, 17.3.1989, n. 1321). Tale quadro deve essere completato rilevando peraltro che, siccome in linea generale l'insolvenza A descritta dal legislatore in relazione al suo effetto, che é quello rappresentato dalla compromissione dell'impresa di far fronte con regolarità alle sue esposizioni debitoria resa manifesta da indici rilevatori, l'insolvenza bancaria, che non presenta una sua connotazione specifica, si colloca in questo paradigma nonostante la peculiarità dell'attiviti espletata, e deve essere valutata alla stregua dei criteri applicati ordinariamente, tenendo presenti, ma non solo, i concetti sopra riferiti di illiquidità e di mancanza di credito, dal momento che, si tratta pur sempre di un'impresa che dispone di molteplici canali d'accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi.

In questa prospettiva, come si e sostenuto anche in dottrina oltre che nella giurisprudenza di merito, assume pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità.

In questo solco, nel caso in esame, la Corte d'appello ha correttamente tratto sintomi rivelatori del dissesto anche e soprattutto dall'enorme deficit patrimoniale accumulatosi, e non solo dalla riduzione della liquidità a soli 91 miliardi, sottolineando in particolare che era stato necessario l'intervento del Fondo di Garanzia dei Depositi per ben 99 miliardi, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 96 bis e ss. intervento che ha consentito di provvedere a far fronte alle obbligazioni nei confronti dei depositanti. Tale intervento peraltro comporta, ai sensi dell'art. 96 bis, comma 8, che il sistema di garanzia subentri nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in l.c.a. sì che non riduce l'esposizione debitoria della banca e non fa venir meno lo stato d'insolvenza. Ancora la sentenza impugnata ha rilevato che i crediti esigibili erano pari al 45% dell'ammontare complessivo dei crediti, con la conseguenza che la ridotta redditività degli impieghi non era sufficiente per il pagamento degli interessi passivi sui depositi e delle spese di gestione.

In conclusione l'approdo rende testimonianza dei meccanismi che sono sfociati nella manifestazione dell'insolvenza e della contestualità di tale condizione all'apertura della procedura di l.c.a..

Il secondo motivo di ricorso é anch'esso infondato.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la consulenza tecnica é un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare le indagini peritali (Sez. 2^, 06/05/2002, n. 6479). Onere del giudice soltanto di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, quando in essa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione (Sez. lav., 02/01/2002, n. 10).

Nel caso in esame la Corte d'appello, dopo aver riportato i dati emergenti dalle relazioni dei commissari straordinari del Credito Commerciale Tirreno ed averli confrontati con i dati ricavabili dai successivi accertamenti compiuti in occasione della Relazione del Governatore della Banca d'Italia, redatta ai fini della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, e della cessione dell'azienda, ha ritenuto tali dati assolutamente esaustivi e di conseguenza ha valutato come superfluo un ulteriore accertamento.

A tali conclusioni il ricorrente oppone che la c.t.u. avrebbe consentito di stabilire se le perdite patrimoniali, soltanto previste, fossero irreversibili o fossero suscettibili di riassorbimento; avrebbe consentito ancora di verificare l'effettiva consistenza delle attività della banca, ivi compreso l'avviamento e di stabilire se il beneficio arrecato dall'intervento del Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi dovesse essere ricondotto tra le attività del Credito Commerciale Tirreno.

A tali quesiti i giudici d'appello hanno peraltro dato adeguata risposta, osservando che i dati ricavabili dalle relazioni dei commissari straordinari e dall'atto di cessione dell'azienda bancaria, stipulato subito dopo la liquidazione coatta, trovavano corrispondenza nel successivo atto di definitiva determinazione dell'ammontare di attività e passività redatto nel dicembre 1997;

dando atto che in tale atto si era computato anche l'avviamento per complessivi 15 miliardi, vale a dire per ammontare tale da non modificare in modo rilevante il quadro di dissesto già emerso;

chiarendo che l'intervento del Fondo di Garanzia dei depositi non poteva in nessun modo essere considerato un beneficio per la banca essendo previsto nell'interesse del depositanti, come già si & in precedenza rilevato.

E' poi appena il caso di aggiungere che i rilievi del ricorrente in ordine alla differenza tra la situazione patrimoniale provvisoria posta a base dell'atto di cessione dell'azienda bancaria e la situazione patrimoniale posta a fondamento dell'istanza di liquidazione coatta amministrativa presentata dai commissari straordinari, trovano risposta nella motivazione della sentenza impugnata che ha fatto riferimento non alla situazione provvisoria allegata all'atto di cessione, ma alla situazione definitiva, oggetto di successivo accertamento a distanza di molti mesi.

Resta a dire della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riguardo al contrasto del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90 con gli artt. 3, 41, 42, 47 Cost.. Ad avviso del ricorrente nel caso di cessione in blocco dell'azienda bancaria, così come previsto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, comma 2, i soci di un'impresa creditizia e l'impresa stessa subirebbero un trattamento diseguale rispetto a quello degli altri soggetti coinvolti nella crisi, cioé dei depositanti e dei creditori, perché la cessione impedirebbe alla società che aliena l'azienda creditizia e di riflesso ai suoi soci di ricevere l'effettivo corrispettivo, con violazione per quanto concerne i soci anche dell'art. 47 Cost. che tutela il risparmio in tutte le sue forme. Sarebbero violati inoltre l'art. 41 Cost., perché con la corresponsione del giusto prezzo si potrebbe assicurare alla società alienante la prosecuzione dell'attività d'impresa, e l'art. 42, perché il proprietario dell'azienda non sarebbe in nessun modo garantito sulla valutazione dei beni che gli appartengono.

L'eccezione e irrilevante ai fini del decidere, come gli si é detto, il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 82 stabilisce che l'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa bancaria, ove ne sia già stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, va riferito alla situazione in atto al momento in cui e stata disposta la liquidazione stessa. Per contro la cessione delle attività e passi" vita, ovvero dell'azienda bancaria, disciplinata dal denunciato dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, é necessariamente successiva al provvedimento che dispone la liquidazione coatta. L'art. 90, comma 2, stabilisca infatti che essa può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, e quindi, ovviamente, dopo che é intervenuto il provvedimento di apertura della procedura. E, come s'é detto, l'accertamento dello stato d'insolvenza va riferito alla situazione in atto a tale ultima data, sì che le modificazioni dell'assetto patrimoniale dell'impresa bancaria che seguono alla cessione delle attività e passività o dell'azienda non possono incidere su tale situazione, ancorché i dati ad essa relativi possano essere utilizzati, ove la cessione sia prossima al provvedimento che dispone la l.c.a., a fini probatori, come ha fatto la Corte territoriale nel caso in esame.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese relativamente ad A.F. e del fallimento S.p.A. Parfin i quali non hanno svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200, 00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006.