Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23624 - pubb. 22/05/2020
Liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete e principio di tutela giurisdizionale effettiva
Tribunale Verona, 11 Febbraio 2020. Est. Vaccari.
Banche venete – Art. 3 lett. c) d.l. n. 99/2017 – Suo contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sussiste – Necessità della sua disapplicazione – Sussiste
Il testo dell’art. 3 lett. c) d.l. 99/2017 non pare conforme al principio di tutela giurisdizionale effettiva, che, oltre ad essere sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e va pertanto disapplicato.
Tale norma, prevedendo infatti che i debiti, derivanti da rapporti di intermediazione finanziaria o bancari, ceduti ad Intesa San Paolo, che fossero contestati dopo la cessione restino in carico alle banche risolte, a prescindere dalla sorte del contratto regolante il rapporto, determina una inedita scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto contrattuale che, senza dubbio, risulta pregiudizievole per i contraenti ceduti poiché li obbliga a continuare il rapporto con l’istituto di credito cessionario senza poter far valere nei suoi confronti i diritti da esso derivanti a loro favore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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