Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24887 - pubb. 18/02/2021
Formazione delle classi nel concordato preventivo e posizione dell’affittuario di azienda
Tribunale Piacenza, 20 Gennaio 2021. Pres. Brusati. Est. Tiberti.
Concordato preventivo – Formazione delle classi – Previsione di una classe che ricomprenda indistintamente i creditori chirografari esclusi dalle altre classi – Inammissibilità – Classificazione dell’affittuario di azienda
Nel concordato preventivo, la previsione di una classe che ricomprenda indistintamente i creditori chirografari esclusi dalle altre classi si pone in contrasto con il principio della omogeneità di posizione giuridica, regola, questa, che deve essere declinata per tutti i creditori e conformare l’intero metodo di classazione.
Risulta quindi distorsiva la previsione di una classe “residuale” ed “omnicomprensiva” per i creditori chirografari nel momento in cui si decide di creare apposite classi per alcuni di essi, in quanto nel momento in cui si decide di classare alcuni creditori chirografari in forza della natura del credito e delle loro caratteristiche soggettive, è opportuno che anche gli altri creditori chirografari siano classati di conseguenza secondo criteri omogenei, in quanto una singola classe in cui i creditori siano accomunati solo dal rango chirografario del credito non appare rispettosa dei requisiti ex art. 160, lett. c, l.f..
Deve essere collocato in apposita classa il creditore che sia affittuario dell’azienda e che possa partecipare alla relativa procedura competitiva ex art. 163-bis l.f. che dovesse svolgersi prima della votazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Contratto di affitto di azienda stipulato prima dell'inizio della procedura
- ∙
Le classi
Criteri di formazione delle classi - ∙ Omogeneita' di posizione guridica e di interessi economici
Segnalazione dell’Avv. Dario Iacono
Il testo integrale
Testo Integrale