Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24977 - pubb. 10/03/2021

Ambito di responsabilità del vettore aereo, a causa del ritardo del volo, in ipotesi di acquisto di pacchetto turistico

Tribunale Verona, 20 Novembre 2020. Est. Vaccari.


Acquirente di un pacchetto turistico – Sua legittimazione ad esercitare azione risarcitoria nei confronti del vettore in base al regolamento Ue 261/2004 – Sussiste

Minore che abbia usufruito di tariffa scontata del tour operator – Suo diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento Ue 261/2004 nei confronti del vettore aereo – Sussiste

Danno patrimoniale conseguente a ritardo del volo – Responsabilità del vettore aereo – Sussiste

Rapporto tra regolamento Ue 261/2004 e convenzione di Montreal – Rapporto di esclusività – Esclusione – Rapporto di complementarità – Sussiste



Anche l’acquirente di un pacchetto turistico, comprensivo di volo aereo, è legittimato ad agire direttamente nei confronti del vettore aereo per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo del volo alla luce del considerando n. 5 del regolamento Ue 261/2004, precisa che la protezione da esso assicurata “dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti tutto compreso”.

Anche il minore che abbia goduto di uno sconto sulla quota di viaggio tutto compreso praticatogli dal tour ha diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento Ue 261/2004 atteso che tale sconto, sebbene abbia determinato una riduzione anche della tariffa aerea di pertinenza del minore, non integra l’ipotesi di esclusione dell’ambito di applicazione del regolamento contemplata dal terzo comma del suo articolo 3, venendo in rilievo non già la prima parte di tale previsione, che sottrae all’ambito di applicazione del regolamento “i passeggeri che viaggiano … ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico” ma il secondo periodo della norma succitata che precisa che il regolamento “si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro …di altri programmi commerciali …degli operatori turistici”, ipotesi nella quale è perfettamente sussumibile anche la scontistica praticata dai tour operator ai loro clienti.

La responsabilità del vettore aereo a seguito di ritardo del volo non è limitata all’obbligo indennitario di cui alla compensazione pecuniaria ex regolamento CE 261/2004 ma è estesa anche al ristoro del danno patrimoniale, consistito nel pagamento del prezzo per una giornata di soggiorno non goduta a causa del ritardo del volo. Sul punto occorre infatti ricordare che l’art. 12, comma 1, seconda parte del regolamento 261/2004 stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”, precisando che il risarcimento (compensazione) previsto dal regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare.

Il rapporto tra le disposizioni del regolamento Ue 261/2004 e la convenzione di Montreal o il diritto nazionale italiano non è di esclusività ma di complementarità potendosi avere anche un cumulo tra compensazione pecuniaria e risarcimento del danno, specialmente quello di natura patrimoniale, atteso che la prima è diretta a ristorare il passeggero del disagio fisico e psicologico che presuntivamente ha subito a seguito del disservizio. E’ evidente poi che il danneggiato deve fornire prova del danno supplementare eventualmente patito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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