Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25125 - pubb. 25/03/2021
Nel concordato c.d. con riserva deve ritenersi ammissibile soltanto la sospensione ex art. 169-bis l.f. dei contratti pendenti e non lo scioglimento
Tribunale Mantova, 23 Marzo 2021. Pres., est. Gibelli.
Concordato preventivo – Contratti pendenti – Sospensione e scioglimento – Concordato con riserva – Distinzione – Effetti
Nel concordato preventivo, deve ritenersi ammissibile soltanto la sospensione ex art. 169-bis l.f. dei contratti pendenti e non lo scioglimento, in quanto la provvisorietà degli effetti della domanda di concordato c.d. in bianco, reversibile ed utilizzabile, all’esito del termine concesso, anche per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché non vincolante nella sua formulazione, appare incompatibile con la stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Concordato con riserva, scioglimento dei contratti
- ∙ Concordato con riserva, sospensione dei contratti
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