Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25174 - pubb. 15/03/2021
Concordato preventivo c.d. misto: se non può farsi una valutazione puramente quantitativa di prevalenza, certamente deve potersi compiere una valutazione qualitativa a favore della prosecuzione dell’attività
Tribunale Ravenna, 08 Marzo 2021. Pres. Leoni. Est. Farolfi.
Concordato preventivo – Concordato c.d. misto – Criterio della prevalenza – Profilo qualitativo – Rilevanza
Pur volendosi dare conto della possibilità di qualificare come concordato in continuità quelle proposte che siano basate su piani di natura “mista”, in cui la componente liquidatoria possa anche essere prevalente, nondimeno la componente relativa alla continuità deve essere effettiva, reale, e tale da incidere se non su di un piano maggioritario puramente “quantitativo”, almeno su un profilo “qualitativo”, nel quale cioè il recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’attività in vista della sua prosecuzione reale, la difesa dei posti di lavoro, la tutela degli intangibles aziendali, si qualifichi come uno dei profili pregnanti del turnaround aziendale e dell’operazione di ristrutturazione concordataria del debito.
In altri termini, se non può farsi una valutazione puramente quantitativa di “maggioranza”, certamente deve potersi compiere una valutazione “qualitativa”, nella quale sia possibile la valorizzazione dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività, ivi compresa la cessione in esercizio dell’azienda e la valorizzazione del magazzino inteso in senso lato (cioè come comprensivo di quelle rimanenze che caratterizzano lo svolgimento di una specifica attività economica, che può arrivare per le imprese che ricomprendono un oggetto sociale immobiliare anche nella cessione di beni immobili). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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