Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27124 - pubb. 12/04/2022
Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso decreto di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione fatta oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 617 e 618 c.p.c.
Tribunale Roma, 02 Marzo 2022. Pres., est. Ferramosca.
Reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di vendita – Inammissibilità
Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che attiene a motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non è ammissibile in quanto l’esperimento di tale mezzo di gravame è consentito solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell’ambito della fase cautelare delle opposizioni promosse ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., e non per quelle emesse nell’opposizione agli atti esecutivi. La pronuncia del Tribunale si pone in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11243/2010 che afferma la reclamabilità dell’ordinanza emessa all’esito dell’opposizione ex art. 617 e 618 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).
In particolare, il Tribunale evidenzia che la rubrica dell’art. 624 fa riferimento alla “opposizione all’esecuzione”, il suo primo comma disciplina la “ proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619 ” ed il suo secondo comma, prima parte, ammette il reclamo contro l’ordinanza pronunziata ai sensi del primo comma e, nella seconda parte, estende tale mezzo di gravame al provvedimento di cui all’art. 512 secondo comma c.p.c. (controversie distributive). L’art. 624 c.p.c. indica dunque esplicitamente ed in modo puntuale le ordinanze soggette a reclamo, e tra queste non è annoverata l’ordinanza emessa all’esito di opposizione ex art. 617 c.p.c. (Francesca Crivellari) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesca Crivellari
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