Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28484 - pubb. 29/12/2022
Concordato preventivo: il Tribunale di Roma addebita al creditore ipotecario il compenso dell’advisor
Tribunale Roma, 13 Ottobre 2022. Est. Tedeschi.
Concordato preventivo – Riparto – Spese prededucibili – Spese
generali – Compensi dei professionisti per la presentazione della domanda di
concordato – Pareri professionali
Le prestazioni rese dai professionisti che hanno assistito l’imprenditore nella presentazione della domanda di concordato preventivo devono considerarsi rese nell’interesse generale dei creditori,con la conseguenza che il relativo credito rientra tra le spese generali addebitabili pro quota al creditore ipotecario.
[Nel caso di specie, per i creditori ipotecari di primo grado è stato previsto il pagamento dello 0,76% del credito, per i professionisti del 90,46%.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Credito del professionista
- ∙ In generale
Natura della fase esecutiva del concordato preventivo - ∙ Conflitto fra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione
- ∙ Impugnazione degli atti del liquidatore
- ∙ Reclamo al tribunale ex art. 26 l.f.
- ∙ Concordato preventivo
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