Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28767 - pubb. 25/02/2023

Cessioni in blocco e onere della prova del cessionario

Tribunale Prato, 03 Febbraio 2023. Est. Sirgiovanni.


Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Contestazione legittimazione con note ex art. 183 cpc – Ammissibilità – Revoca decreto ingiuntivo – Condanna spese cessionario



La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.


È ammissibile la contestazione della carenza di legittimazione del cessionario nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n.1, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito e non nell’originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo.


In presenza di contestazioni in merito alla legittimazione attiva, il creditore cessionario ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta con condanna alle spese di lite. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere


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