Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29105 - pubb. 04/05/2023

Esdebitazione e fallimento pendente: non si applica la nuova disciplina del Codice della Crisi

Tribunale Rimini, 30 Marzo 2023. Pres. Miconi. Est. Rossi.


Esdebitazione – Procedura fallimentare pendente alla data del 15.7.2022 – Applicazione della nuova disciplina ex art. 278 ss. CCII – Esclusione



Va esclusa l'applicabilità del nuovo procedimento di esdebitazione, disciplinato agli artt. 278 e ss. CCI, ai ricorsi presentati, dopo la data del 15.7.2022, da soggetti dichiarati falliti sotto la vigenza della legge fallimentare e con procedura concorsuale pendente, considerato che l'esdebitazione non è una procedura autonoma ma accede al fallimento che la precede.
Ove la procedura fallimentare risulti pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi, trova, dunque, applicazione l'ultrattività di cui al co. 2 dell’art. 390 CCI, per cui anche l'esdebitazione è disciplinata ai sensi del citato comma, con la conseguenza che essa continua ad essere regolata dalla legge fallimentare e non dalle nuove norme. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


(Fattispecie in cui il debitore fallito, pendente la procedura fallimentare avviata prima del 15.7.2022, aveva invocato l'applicazione al caso di specie delle nuove disposizioni dettate in tema di esdebitazione dal Codice della Crisi e in particolare gli artt. 278 e ss CCI, chiedendo la pronuncia di inesigibilità dei debiti residui, anche per la società fallita, ancorché la procedura fallimentare risultasse ancora aperta)


Massimario Ragionato




Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

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