Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30141 - pubb. 21/11/2023
Costituzione in giudizio mediante messaggio PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche
Cassazione civile, sez. I, 23 Ottobre 2023, n. 29294. Pres. Di Marzio. Est. Perrino.
Opposizione allo stato passivo – Costituzione in giudizio – PCT – Messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, qualora la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata, a patto che essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.
La Corte ha chiarito che, secondo l'articolo 99 della legge fallimentare, il deposito del ricorso deve avvenire entro un termine di decadenza e deve essere accompagnato contestualmente dalla documentazione pertinente. Qualora la documentazione venga depositata in un momento successivo, anche se all'interno del termine processuale, tale deposito non è considerato ritualmente valido, e quindi le produzioni documentali risultano inammissibili.
Inoltre, la Corte ha fatto riferimento all'articolo 51 del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014, che prevede la possibilità di effettuare il deposito degli atti o documenti mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata nel caso in cui un singolo messaggio ecceda la dimensione massima stabilita. Tuttavia, la Corte ha precisato che questi invii devono essere strettamente consecutivi e coevi al deposito del ricorso e devono essere completati entro la fine del giorno di scadenza per essere considerati validi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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