Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30152 - pubb. 22/11/2023

Deposito telematico e onere di diligenza del depositante

Cassazione civile, sez. I, 23 Ottobre 2023, n. 29294. Pres. Di Marzio. Est. Perrino.


Costituzione in giudizio – PCT – Messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita – Diligenza del depositante – Onere della prova



Sebbene il depositante debba poter confidare nel sistema tecnologico e, quindi, nel buon esito del procedimento avviato con la spedizione, senza che inconvenienti successivi, dipendenti dal “Dominio Giustizia”, possano incidere sulla validità e tempestività dell’attività processuale compiuta, in un caso in cui sulla base della stessa ricostruzione degli eventi prospettata dalla parte non sia possibile evincere la prova della non imputabilità dell’esito negativo dell’intero procedimento, non è possibile stabilire che il termine per il deposito (contestuale o immediatamente consecutivo al deposito del ricorso in opposizione) sia incolpevolmente decorso.


Difetta, infatti, l’allegazione, da parte della parte, di elementi atti a comprovare di essere ‹‹incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile››, come previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., che richiede la verifica, con vaglio particolarmente severo, della ricorrenza di due elementi:
1) dell’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima;
2) dell’immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale