Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30584 - pubb. 07/02/2024

Tribunale di Rimini: concordato minore e prosecuzione del mutuo sull’abitazione

Tribunale Rimini, 04 Dicembre 2023. Pres. Miconi.


Concordato minore - Prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 c. 3 CCII - Bene gravato da ipoteca - Abitazione principale - Ammissibilità - Consenso del creditore ipotecario - Necessità - Condizioni



L’art. 75, c.3, CCII, a differenza di quanto previsto nella procedura del consumatore, non consente la prosecuzione del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, in luogo del bene strumentale all’esercizio dell’impresa; tuttavia, è sempre possibile per il debitore, secondo le regole generali, ristrutturare il debito “lasciando fuori” dal negozio concordatario una posizione e stipulando con il creditore in questione un patto specifico ed esterno: purché ciò non sia lesivo dei diritti dei creditori trattati nel concordato, rispetto ai quali proposta e piano devono essere convenienti rispetto alla alternativa liquidatoria; questi, dunque, non devono vedersi privati della possibilità di trarre attivo utile dal bene che non viene messo a loro disposizione, né devono avere a loro disposizione una somma (nel caso di specie, la quota del reddito del debitore apprensibile dalla procedura) inferiore a quella che avrebbero nell’alternativa liquidatoria (in tal senso, cfr. Trib. Venezia 6.4.2023). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Concordato minore: abitazione o bene strumentale? di Astorre Mancini


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