Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30650 - pubb. 16/02/2024
Impugnazione da parte del singolo condomino della delibera assembleare affetta da vizi relativi al quorum o alla maggioranza
Cassazione civile, sez. II, 09 Ottobre 2023, n. 28262. Pres. Di Virgilio. Est. Scarpa.
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - Delibera affetta da vizi relativi al quorum o alla maggioranza - Impugnazione da parte del singolo condomino - Onere probatorio - Contenuto - Presenza di tabelle di proprietà o di gestione - Rilevanza - Esclusione
Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio. A tal'uopo non ha rilievo l'esistenza di una "tabella di proprietà" e di eventuali "tabelle di gestione", le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell'intero fabbricato e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi. (massima ufficiale)
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