Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31012 - pubb. 09/04/2024
Applicabili le misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII nel concordato semplificato
Tribunale Forlì, 28 Marzo 2024. Est. Vacca.
Concordato Semplificato – Misure protettive e cautelari ex artt. 54 e 55 CCII – Ammissibilità
Il concordato semplificato, pur avendo un’autonoma disciplina connotata da proprie specificità, è comunque una procedura concorsuale alla quale possono, quindi, essere estese, nei limiti di compatibilità, le norme relative al concordato preventivo, tra le quali rientrano indubbiamente quelle degli artt. 54 e 55 CCII, la cui disciplina non risulta affatto incompatibile con quella del concordato semplificato (cfr. Cass. 9730/2023).
Pur in assenza di una chiara e specifica previsione normativa e del formarsi di opposti orientamenti interpretativi circa l’applicabilità o meno delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII al concordato semplificato, si ritiene di dover aderire alla tesi favorevole all’applicazione. Invero, malgrado nell’art. 25-sexies CCII non vi sia un esplicito richiamo all’art. 54 CCII e neppure l’art. 54 CCII richiami espressamente il concordato semplificato, la sua inclusione tra i procedimenti per i quali è possibile avere accesso alle misure protettive e cautelari può essere ricavata da un’interpretazione sistematica, rientrando indubbiamente anche il concordato semplificato tra gli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza, come si evince dall’art. 2 lett. m-bis) che nel definire gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ricomprende anche le procedure volte “alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata della crisi”, con chiaro riferimento, dunque, anche al concordato semplificato. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Testo Integrale