Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31019 - pubb. 10/04/2024
Il sindacato del tribunale nell’omologazione c.d. trasversale ex art. 112 CCI
Tribunale Larino, 19 Marzo 2024. Pres., est. D'Alonzo.
Concordato preventivo - Omologazione - Sindacato del tribunale - Omologazione c.d. trasversale - Distinzione
Il Tribunale, a fronte di una domanda di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCI (1), è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità e non può esprimere un giudizio di convenienza economica della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto tale valutazione spetta ai creditori, mediante il loro voto, a meno che sia stata proposta opposizione da parte di un creditore dissenziente ai sensi dell’art. 112, comma, 5 CCI (2). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(1) Si riporta il comma 2 dell’art. 112 CCI: «2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.»
(2) Si riporta il comma 5 dell’art. 112 CCI: «5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.»
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