Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31072 - pubb. 18/04/2024
Amministrazione giudiziaria e 'agevolazione colposa' del caporalato: il recente provvedimento del Tribunale di Milano nel caso Armani
Tribunale Milano, 03 Aprile 2024. Pres., est. Pendino.
Controllo societario - Catena produttiva - Misura di prevenzione - Amministrazione giudiziaria
Con un provvedimento molto simile a quello emesso nel mese di gennaio nei confronti di altra azienda operante nel medesimo settore, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per non aver controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate.
A ciò si aggiunge il fatto di essere rimasti inerti, pur essendo venuti a conoscenza dell’esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale di verifica della filiera dei sub-appalti, di autorizzazione alla concessione degli stessi o la rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi - quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società - quella condotta agevolatrice richiesta dall' art. 34 d. lgs. 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria.
È stato rinvenuto un solo audit, all’esito del quale non si è rilevata l'assenza del reparto di produzione, requisito essenziale per l'esecuzione del contratto (circostanza rilevabile ictu oculi e di per sé implicante che la produzione dei prodotti sarebbe stata affidata a terzi).
Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione, il soggetto terzo deve porre in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa" - quindi negligente, imprudente o imperita - senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione (tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici).
Dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore e a tutela dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi.
La carenza di modelli organizzativi ai sensi del d. lgs 231/01 e la presenza di sistemi di internal audit fallaci integrano i presupposti di cui all'art. 34 d. lgs. 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti ai quali si contesta il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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