Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31145 - pubb. 02/05/2024

Ricorso per cassazione: il requisito della specialità della procura è integrato dalla congiunzione realizzata dall'avvocato

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Marzo 2024, n. 8334. Pres. Doronzo. Est. Garri.


Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Richiamo all’attività propria dell’avvocato cassazionista - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso



In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso. (massima ufficiale)




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