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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31162 - pubb. 07/05/2024
Errore imprevisto nell’iscrizione a ruolo, remissione in termini e immediatezza della reazione
Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2024, n. 11706. Pres. Di Marzio. Est. Marulli.
Ricorso per cassazione – Iscrizione a ruolo – Errore imprevisto – Remissione in termini – Immediatezza della reazione
Con questa decisione in tema di iscrizione a ruolo del procedimento promosso con ricorso per cassazione, la Suprema corte ha ribadito che, per beneficiare della remissione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., si rende indispensabile la ricorrenza di due condizioni: a) la prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; b) la seconda attiene alla cd. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.
Nel caso di specie, sono mancate entrambe le condizioni:
- la prima, perché non vi è prova che la mancata iscrizione del ricorso nel termine dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. sia imputabile ad un'anomalia informatica, anzi, semmai, essendovi prova – reiterata, atteso che per ben due volte la procedura ha sortito il medesimo risultato – del contrario, dato che il procedimento di iscrizione non si è perfezionato per un errore di firma non gestibile dal sistema;
- la seconda in quanto, di fronte al duplice esito negativo del procedimento, la reazione di parte ricorrente non è caratterizzata da quella immediatezza che, se fosse stata riconoscibile la prima condizione, avrebbe reso possibile la remissione in termini e questo, perché malgrado il ricorrente fosse stato informato che il ricorso non era stato iscritto, ha atteso quasi un mese per formalizzare l'istanza ed ha, addirittura proceduto, al deposito cartaceo del ricorso solo nel mese successivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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