Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31176 - pubb. 08/05/2024
Esclusa la procedura familiare ex art. 66 CCII in ipotesi di ricorso in proprio dei soci illimitatamente responsabili
Tribunale Ravenna, 05 Aprile 2024. Pres. Parisi. Est. Gilotta.
Liquidazione Controllata - Società di persone - Ricorso in proprio dei soci illimitatamente responsabili - Procedura familiare - Esclusione
Va dichiarata inammissibile la domanda di liquidazione controllata presentata, in proprio, dai soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto la presentazione cumulativa della domanda di apertura della procedura liquidatoria può ammettersi solo nelle ipotesi di cui all’art. 66 CCI ed è evidente che esse non sussistano nel caso in cui la domanda sia proposta, tra gli altri, da un ente collettivo, incapace di rapporti familiari.
Ove tuttavia sia ricorrente anche la società, gli effetti estensivi automatici che la declaratoria di apertura produce nei confronti dei soci illimitatamente responsabili determinano che la suddetta inammissibilità, pur rilevata, non può impedire la produzione di tali effetti, in tutto sovrapponibili a quelli richiesti in proprio dai soci medesimi. (1) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
(1) Sul tema si veda il precedente del medesimo Tribunale, 3 marzo 2021, in questa Rivista, che ha stabilito l’ammissibilità di una procedura familiare promossa dalla società di persone (a ristretta base familiare) e dai soci illimitatamente responsabili, osservata “la indubbia connessione tra tutte le procedure derivante dall’indebitamento comune - in considerazione della responsabilità solidale dei soci rispetto ai debiti sociali - nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione”.
Vigente il novellato art. 7 bis l. 3/2012 in tema di ‘procedure familiari’, in detto precedente il Tribunale ha osservato che la procedura unitaria “appare dunque applicabile anche alla presente fattispecie la quale - ferma la natura di ‘familiari’ delle due persone fisiche ricorrenti in quanto, anche se non conviventi, presentano un sovraindebitamento di ‘origine comune’ nel senso richiesto dalla nuova disposizione - la liquidazione riguarda anche una società ‘sotto soglia’ che parimenti presenta un indebitamento necessariamente comune ex art. 2304 c.c. e non ha beni da liquidare o crediti da riscuotere, sussistendo perciò una esigenza di necessario coordinamento con le altre due procedure dei soci che, nel caso di specie - ferma la distinzione delle masse attive e passive - può perseguirsi con la riunione delle procedure avanti al giudice per primo adìto”.
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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