Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31193 - pubb. 10/05/2024

Anche nella LCA l’accertamento del passivo è finalizzato esclusivamente alla partecipazione al riparto

Tribunale Roma, 28 Febbraio 2024. Pres. Cardinali. Est. Bifano.


Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento del passivo - Accertamento del diritto al riparto concorsuale



In materia di liquidazione coatta amministrativa, per effetto del rinvio dell’art 209 l.f. , agli artt. 98, 99, 101 e 103, anche il procedimento di accertamento del passivo appartiene, al pari di quello di verifica ex art. 92 e ss l.f., e di quelli appunto ex artt. 100, 102, 103 l.f , al genus dell’accertamento del passivo fallimentare, essendo questi ultimi tutti ricompresi nell’unico capo V della legge fallimentare ad esso intitolato.


Pertanto, anche nella liquidazione coatta amministrativa oggetto del procedimento di accertamento del passivo non è l’accertamento in sé e per sé dei crediti esistenti nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, ma l’accertamento del diritto al riparto concorsuale, il quale, se implica necessariamente l’accertamento del credito, non si esaurisce in esso, in quanto richiede le ulteriori verifiche di concorsualità di tale credito, ossia della sua opponibilità nei confronti degli altri creditori, ovvero, secondo espressione corrente ma meno concreta, nei confronti della massa passiva concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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