Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31214 - pubb. 15/05/2024

Il Tribunale di Roma sul valore di realizzo previsto dall’art. 84, comma 5, CCI

Tribunale Roma, 11 Aprile 2024. Pres. Coluccio. Est. Miccio.


Concordato preventivo – Valore di realizzo – Determinazione



Il valore di realizzo previsto dall’art. 84, comma 5, CCI, a ben vedere altro non è ­ nel senso che coincide con esso - che il valore di liquidazione (ossia il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale) cui fa riferimento il medesimo articolo 84 al successivo comma 6 a proposito della regola della relative priority rule; infatti, quest’ultimo comma non prevede alcuna specifica relazione o individua alcun professionista che debba determinare il valore di liquidazione, e ciò sì spiega proprio col fatto che quel valore è già stabilito nella perizia di cui al comma 5.


Determinato in questo modo il valore di realizzo (o di liquidazione), nella continuità diretta (ossia quando non sia prevista cessione di azienda), il valore eccedente quello di liquidazione consisterà nei c.d. flussi della continuità, ossia negli utili tratti dalla domanda di concordato poi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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