La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7015 - pubb. 07/03/2012

Responsabilità medica, indagini del CTU, onere della prova e consenso informato

Tribunale Novara, 25 Luglio 2011. Est. Angela Maria Nutini.


Responsabilità medica – Consulenza tecnica d’ufficio – Contenuto della prestazione del consulente – Analisi probabilistiche su diagnosi e tecniche di intervento – Esclusione.

Responsabilità medica – Onere probatorio del medico convenuto – Alternative diagnostiche od analisi più approfondite – Nesso causale.

Responsabilità medica – Consenso informato – Documento generico – Esclusione.

Responsabilità medica – Consenso informato – Onere della prova – Prove testimoniali – Inammissibilità in caso di imprudenza diagnostica e decisionale.

Responsabilità medica – Onere probatorio del medico convenuto – Mancata comunicazione di sintomatologie successive ad un intervento – Violazione del principio di autodeterminazione del paziente – Sussistenza – Autonomia del danno.

Responsabilità medica – Colposo operato dei medici – Responsabilità della casa di cura privata – Sussitenza.

Responsabilità medica – Quantificazione del danno – Aggravamento delle condizioni – Mutatio libelli – Esclusione.

Responsabilità medica – Danno biologico – Liquidazione – Criteri di valutazione.

Responsabilità medica – Restituzione del corrispettivo ricevuto dal medico – Domanda di risoluzione del contratto d’opera – Necessità.

Danno non patrimoniale – Contenuto – Dati legislativi – Interpretazioni giurisprudenziali.

Responsabilità medica – Danni fisici – Liquidazione – Criteri.

Responsabilità medica – Danni morali – Liquidazione – Criteri.

Responsabilità medica – Liquidazione del danno biologico – Liquidazione del danno morale – Criteri distintivi.

Responsabilità medica – Risarcimento del danno – Interessi compensativi – Riconoscimento.



In tema di risultanze peritali, il convenuto non può dolersi del fatto che un c.t.u., pur avendo evidenziato un ampio spettro di ipotesi diagnostiche e terapeutiche, non abbia concretamente individuato quale dovesse essere l'esito di una corretta ed approfondita diagnosi e quale dovesse essere la migliore tecnica di intervento, non rientrando l'indagine tra i compiti di quest’ultimo, chiamato esclusivamente a valutare l'effettivo operato di un medico e non già ad esprimersi su fatti non accaduti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di responsabilità medica, è onere del convenuto dimostrare la circostanza secondo cui, qualora fosse stata compiuta una diagnosi più approfondita e/o prescelto un diverso trattamento terapeutico, le conseguenze pregiudizievoli sarebbero state le medesime, comprovando, in tal modo, la non riconducibilità causale all'intervento concretamente effettuato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Va considerato assolutamente inidoneo a formare il consenso informato un documento sottoscritto dalla paziente che si caratterizzi per la sua assoluta genericità, la quale può (ma non deve) essere confermata anche dal c.t.u.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema responsabilità medica, il convenuto non può dolersi di non essere stato posto in grado di provare mediante l'assunzione della prova testimoniale l'intervenuta prestazione del consenso informato, laddove la colpa medica rilevi sotto il profilo dell’imprudenza in sede diagnostica e nelle scelta della modalità operativa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In ordine alla responsabilità medica, in assenza di prova da parte del convenuto circa l'effettiva segnalazione della sintomatologia poi verificatasi all'esito di un intervento, deve ritenersi violato il principio di autodeterminazione del paziente, con conseguente risarcibilità dell'autonomo danno derivato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi sussistente la responsabilità della casa di cura privata quando, in considerazione della relazione di quest’ultima ed i medici che operano al suo interno e dell’onere relativo alla selezione degli stessi, venga accertato il coploso operato dei medesimi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Spettando al giudice la corretta quantificazioni del danno, in presenza dei doverosi elementi probatori e, laddove non si introducano fatti nuovi o nuovi temi di indaginne, non può essere considerata una mutatio libelli la richiesta di risarcimento del danno sotto il profilo dell'aggravamento rispetto alle condizioni preesistenti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Ai fini della liquidazione del danno biologico permanente devono essere valutate tutte le circostanze che, oltre possano avere determinato un peggioramento qualitativo della vita ulteriore rispetto alla fisiologica sofferenza che caratterizza la lesione dell'integrità psico-fisica, proprio in considerazione della quale viene elaborato il dato numerico tabellare standardizzato corrispondente ai vari punti percentuali. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di responsabilità medica, non può essere accolta la domanda di condanna del professionista alla restituzione del corrispettivo ricevuto in occasione delle visite mediche, se la stessa non è accompagnata dalla risoluzione del contratto d’opera professionale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Per scelta legislativa (cfr. il Codice delle Assicurazioni, le tabelle delle ed. micropermanenti e, da ultimo, il D.P.R. 30.11.2009 n. 181, che introduce il Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) e per coerente interpretazione giurisprudenziale, rientrano nella nozione di danno non patrimoniale sia i danni fisici e la correlata sofferenza psicofisica, sia i danni morali, ove esistenti, se causati da reati o da violazioni di interessi costituzionalmente rilevanti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

I danni fisici, qualificati danni biologici, vanno liquidati utilizzando criteri standardizzati che tengano conto dell'età del danneggiato, dell'entità delle lesioni e della presuntiva correlata sofferenza fisica e psichico. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) 

I danni morali, risolvendosi nella sofferenza soggettiva e comunque nelle conseguenze negative subite dal singolo in quanto tale, non potendo essere liquidati utilizzando analoghe metodologie standardizzate, devono necessariamente essere personalizzati. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Mentre ai fini della liquidazione del danno biologico - fermo l'onere della prova relativo all'an debeatur e fermo l'onere di allegazione – è sufficiente acquisire la valutazione medico legale mediante la CTU, ai fini della liquidazione del danno morale è di regola imprescindibile una precisa allegazione e una puntuale prova, a carico del danneggiato, dell'esistenza e dell'entità della ulteriore sofferenza soggettiva subita in conseguenza delle lesioni cagionate dal danneggiante, salvo il ricorso alle presunzioni ed al fatto notorio, nei limiti consentiti dal nostro ordinamento giuridico. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In ordine alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno che consegua all’accertamento della colpa medica, sulle stesse devono essere altresì calcolati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente monetario del bene perduto nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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