Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7841 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Prato, 14 Settembre 2012. Est. Raffaella Brogi.


Redazione del bilancio - Valutazione dei crediti - Vicende del creditore - Irrilevanza - Anzianità del credito - Garanzie - Condotta pregressa del debitore.



Con riferimento alla valutazione dei crediti di cui all’art. 2426 n. 8) c.c. la stima del presumibile valore di realizzo non può essere legata alle vicende (anche di natura concorsuale) del creditore, rilevando solo quelle che interessano il debitore. Devono essere pertanto prese in considerazione l’anzianità del credito, le garanzie dalle quali è assistito e la condotta pregressa del debitore in termini di solvibilità. (Nella specie la società fallita, al momento della presentazione del concordato preventivo aveva effettuato una svalutazione dei crediti pari all’87%, non giustificabile in base al passaggio da criteri di continuità aziendale a criteri di tipo liquidatorio. È stato pertanto affermato che tale svalutazione fosse riconducibile ad una stima errata dei crediti eseguita nei bilanci degli esercizi precedenti.) (Raffaella Brogi) (riproduzione riservata)