Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8892 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Piacenza, 20 Marzo 2013. .
Società in accomandita semplice - Morte dell'unico socio accomandatario - Cause di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Nomina di amministratore provvisorio.
Nel caso di morte dell’unico socio accomandatario di una s.a.s. prima dello scadere del termine di sei mesi da tale evento i soci superstiti non possono invocare quale causa di scioglimento della società la previsione di cui all’art. 2323 c.c., comma 1, c.c.; in tale periodo la nomina di un amministratore provvisorio è atto dovuto anche al fine di garantire alla società la rappresentanza legale. (Massimo Coderoni) (riproduzione riservata)