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Società in house, azione di responsabilità e giurisdizione contabile
Giudizio di responsabilità - Società a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità - Giurisdizione contabile - Condizioni - Società in house
In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione qualificando società "in house providing" una società di gestione di un acquedotto il cui Statuto riservava alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, il cui maggiore azionista era un ente locale, l'autorizzazione del programma annuale e triennale della gestione e degli investimenti, nonché la sottoscrizione di convenzioni pubbliche e la realizzazione di investimenti eccedenti un predeterminato limite di valore). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 giugno 2022, n.20632.
Compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione e interruzione della prescrizione
Compensi dei medici specializzandi - Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Azione di annullamento del d.m. 14-2-2000 davanti al G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Natura di interesse legittimo della posizione fatta valere - Irrilevanza - Fondamento
In tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 maggio 2022, n.17619.
Medici specializzandi: risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982 ed effetto interruttivo permanente della prescrizione
Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno - Azione di annullamento del provvedimento davanti al G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Perenzione del giudizio amministrativo - Conseguenze
In tema di risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto soggettivo dei medici specializzandi, derivante dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, viene meno in caso di perenzione del giudizio amministrativo per inattività delle parti, restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 maggio 2022, n.17619.
La pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto dedotto nel giudizio ‘a quo’
Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
La pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto dedotto nel giudizio "a quo", pertanto, ove il giudizio "a quo" venga dichiarato estinto o perento, il termine di prescrizione decorre dall'atto introduttivo di tale giudizio, non avendo efficacia interruttiva né la proposizione o la definizione del giudizio incidentale di costituzionalità, attesa la sua autonomia strutturale e funzionale, né l'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, trattandosi di atto endoprocessuale non avente le caratteristiche di messa in mora. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive CEE di medici specializzandi che, prima di promuovere il giudizio dinanzi al G.O., avevano impugnato dinanzi al G.A. il d.m. 14 febbraio 2000, ma il relativo giudizio amministrativo era perento, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data del ricorso amministrativo, escludendo un effetto interruttivo sia dell'ordinanza costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999, sia della successiva istanza di prelievo per la prosecuzione del processo). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 maggio 2022, n.17619.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare ‘ante causam’?
Regolamento preventivo di giurisdizione - Provvedimento cautelare "ante causam" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
Il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare "ante causam", poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 24 maggio 2022, n.16764.
Clausola compromissoria: il requisito della forma scritta 'ad substantiam' postula che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento?
Arbitrato - Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Validità - Condizioni - Fattispecie
La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 17 maggio 2022, n.15713.
Illogicità della sentenza della sezione disciplinare del CSM
Sentenza della sezione disciplinare del CSM - Impugnazione - Motivi - Illogicità della sentenza - Contenuto - Fattispecie
In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, la denuncia - con ricorso per cassazione - del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la sezione disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione.(Nella specie, la S.C ha cassato la pronuncia della sezione disciplinare poiché, senza valutare il contenuto del materiale probatorio acquisito al giudizio disciplinare, evidenziandone eventuali profili di inattendibilità, ne aveva obliterato il contenuto, esprimendo un giudizio meramente apodittico le cui ragioni erano rimaste del tutto inespresse). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 aprile 2022, n.12446.
L'omessa pronuncia da parte del CNF sull'eccezione di prescrizione non determina, di per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata
Avvocato - Giudizi disciplinari - Prescrizione - Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento
In materia di illecito disciplinare a carico degli avvocati, l'omessa pronuncia da parte del CNF sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato non determina, di per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata, trattandosi di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità, e, comunque, di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest'ultima sede processuale. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 aprile 2022, n.12447.
Non è rilevabile d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice italiano in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero
Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d’ufficio dell’eccezione - Esclusione - Fondamento
Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 maggio 2022, n.17244.
Gara indetta dalla Camera dei Deputati: il giudice è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Gara indetta per l’affidamento di un appalto di servizi - Esclusione di un concorrente - Controversia relativa - Eccezione di autodichia - Obbligo del giudice adito di promuovere conflitto di attribuzione - Esclusione - Conseguenze
In caso di impugnativa dell'atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di autodichia dell'organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione soggettiva oggetto della controversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune; resta ferma, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei Deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 12 maggio 2022, n.15236.
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