Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7259 - pubb. 04/06/2012

Irregolarità nella gestione sociale e denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: natura, contenuto, fatti rilevanti e oneri di allegazione e della prova

Tribunale Novara, 21 Maggio 2012. Est. Guendalina Pascale.


Irregolarità nella gestione sociale - Denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Natura non contenziosa del procedimento.

Irregolarità nella gestione sociale - Denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Società in liquidazione o in concordato preventivo - Applicabilità.

Denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Presupposti - Fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione - Danno alla società o alle società controllate - Onere di allegazione - Onere della prova.

Irregolarità nella gestione sociale - Denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Requisito della attualità delle irregolarità - Tipologia - Irrilevanza della eventuale illegittimità dei singoli atti impugnabili anche in via autonoma.

Irregolarità nella gestione - Denuncia ex articolo 2409 c.c. - Valutazione del danno potenziale alla società - Necessità - Danno potenziale - Sufficienza.

Irregolarità nella gestione - Denuncia ex articolo 2409 c.c. - Caratteristiche - Irregolarità relative alla sfera personale degli amministratori - Irrilevanza - Carattere dannoso - Idoneità alla causazione di un danno al patrimonio sociale o ai creditori.

Irregolarità nella gestione - Denuncia ex articolo 2409 c.c. - Tardivo deposito del bilancio - Fattispecie sintomatica.



L'articolo 2409 c.c. delinea un procedimento di natura non contenziosa e di volontaria giurisdizione, il quale mantiene tale caratteristica anche nei casi più gravi ove è disposta la revoca dei componenti dell'organo amministrativo o di controllo. Il procedimento in esame, infatti, tutela un interesse di carattere generale all'ordinato svolgimento dell'attività economica, in quanto è finalizzato a ripristinare la regolare amministrazione della società e, solo in via indiretta, tutela l'interesse dei soci e dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il procedimento previsto dall'articolo 2409 c.c. è applicabile anche alle società in liquidazione e può, quindi, essere attivato anche nei confronti dei liquidatori per le gravi irregolarità da loro commesse nonché nei confronti delle società in concordato preventivo; deve, invece, escludersi la compatibilità della norma in esame con la procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il presupposto per l'applicazione dell'articolo 2409 c.c. risiede nel fondato sospetto che gli amministratori o i liquidatori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto, anche senza dolo o colpa, gravi irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno la società o a una o più società controllate. In considerazione di ciò, chi attiva il procedimento deve manifestare un fondato sospetto, fornendo indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia senza, tuttavia, essere tenuto a provare pienamente l'irregolarità denunciata nella sua materialità, la quale deve, invece, essere accertata attraverso il controllo giudiziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai fini di cui all'articolo 2409 c.c. devono essere attuali al momento in cui si richiede l'intervento del tribunale, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti quando esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti. Esse possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione della norma di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale; il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell'intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità dei singoli atti impugnabili anche in via autonoma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 2409 c.c., il giudice, a fronte di una grave irregolarità, deve valutare se essa possa arrecare danno alla società o più società controllate. Tale elemento, introdotto dalla riforma del 2003 ma ritenuto necessario anche dalla giurisprudenza precedente, rende rilevante la irregolarità idonea a determinare un danno anche solo potenziale alla società e non anche un pregiudizio effettivo. In base a tale criterio, sono state ritenute irrilevanti le censure meramente formali e quelle relative alla mera convenienza od opportunità dei fatti di gestione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le gravi irregolarità valutabili ai fini dell'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo 2409 c.c. devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono rivestire carattere di attualità, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e di conseguenza agli interessi dei soci e dei creditori sociali o un grave turbamento dell'attività sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il deposito oltre il termine di cui all'articolo 2364 c.c. del bilancio costituisce una irregolarità di per sé sintomatica e sufficiente a indurre sospetti sulla correttezza della gestione della società ed è quindi idonea ad assumere rilevanza nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 2409 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 36 l. fall.


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