Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI

Art. 40

Poteri del commissario straordinario

TESTO A FRONTE

1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.

1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche (1).

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(1) Comma inserito dall'articolo 20, comma 2, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Per l'applicazione vedi il comma 6 dell'articolo 20 del D.L. 132/2014 medesimo.


GIURISPRUDENZA


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