Codice Amministrazione Straordinaria
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI
Art. 40
Poteri del commissario straordinario
TESTO A FRONTE
1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.
1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche (1).
(1) Comma inserito dall'articolo 20, comma 2, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Per l'applicazione vedi il comma 6 dell'articolo 20 del D.L. 132/2014 medesimo.