Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 4
Dell'estinzione del rapporto di lavoro

Art. 2118
Recesso dal contratto a tempo indeterminato

I. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.

II. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

III. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.