Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori


Art. 156

Crediti infruttiferi
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’articolo ribadisce la regola stabilita dall’art. 57 della l. fall. per i crediti infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione ed è volto ad evitare un’ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell’obbligazione.
Si prevede infatti che il credito venga ammesso al passivo per l’intero, ma che ad ogni singola ripartizione l’importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all’art. 1284 del codice civile per il tempo corrispondente all’anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito. Il testo integrale della Relazione illustrativa