Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 76
Contratto di borsa a termine

I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 76
Contratto di borsa a termine

I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (1)

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(1) Articolo così modificato dall’art. 62 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.