Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 8
Della prova per testimoni


Art. 257-bis

Testimonianza scritta
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

II. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

III. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

IV. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio (1).

V. Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

VI. Quando il testimone non trasmette (2) le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

VII. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e ricevuta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

VIII. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera v), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al quarto comma le parole «, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice» con le seguenti: «o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera v), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al sesto comma le parole «non spedisce o non consegna» con le seguenti: «non trasmette».


GIURISPRUDENZA


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