Codice di Diritto Societario
LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO II
Della collazione
Art. 739
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
I. L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
II. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.



