Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 16

Libera prestazione di servizi
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia (1).

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo (2) senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia. L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l’articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3).

5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all’estero di servizi da parte di banche italiane.



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(1) Le parole «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e» sono state inserite dall’art. 1, comma 9, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(2) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario» dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma modificato dall’art. 64, comma 5, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, sostituito dall’art. 8, comma 1, decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e, da ultimo, così modificato dall’art. 19- bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.