Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32819 - pubb. 06/03/2025

Le Sezioni Unite su mutuo bancario e somme immediatamente destinate a ripianare esposizioni pregresse

Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Marzo 2025, n. 5841. Pres. D'Ascola. Est. Iannello.


Mutuo “solutorio” utilizzato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario - Validità - Sussistenza - Efficacia come titolo esecutivo - Configurabilità



Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione:

 

"Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.


Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo."

 

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla validità e qualificazione del mutuo solutorio, ossia un contratto di mutuo in cui la somma mutuata viene immediatamente destinata a estinguere debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso mutuante.

Il caso riguarda due mutuatari che si erano opposti a un decreto ingiuntivo della banca, sostenendo che il mutuo loro concesso fosse solo apparentemente erogato e che le somme non fossero mai state effettivamente messe a loro disposizione, ma usate direttamente dalla banca per ripianare esposizioni debitorie precedenti. La Corte d'Appello di Bologna aveva confermato la legittimità di tale operazione, ritenendo che l'accredito in conto corrente delle somme erogate fosse sufficiente a integrare la consegna richiesta dall'art. 1813 c.c.

Le Sezioni Unite hanno confermato questo orientamento, stabilendo che il mutuo solutorio è un contratto di mutuo pienamente valido, non essendo contrario a norme imperative o all'ordine pubblico. Hanno chiarito che la traditio della somma mutuata si realizza anche quando l'importo viene immediatamente destinato a coprire un debito pregresso, purché il mutuatario ne abbia avuto una disponibilità giuridica, che si concretizza con l’accredito sul conto corrente.

La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui il mutuo solutorio sarebbe solo un pactum de non petendo (un accordo di dilazione del pagamento del debito pregresso), ribadendo che si tratta di un vero e proprio mutuo con obbligo di restituzione. Tuttavia, ha evidenziato che, in determinati casi, il mutuo solutorio può costituire un atto in frode ai creditori e può essere sottoposto a revocatoria, senza che ciò ne infici la validità come contratto.

Infine, è stato chiarito che nel mutuo fondiario, la finalizzazione del finanziamento al pagamento di debiti pregressi non incide sulla validità del contratto, in quanto la causa del mutuo è la concessione della disponibilità immediata di denaro in cambio dell'obbligo di restituzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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