Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17086 - pubb. 13/04/2017

Molestie olfattive: odore del sugo, fritti ecc. sulla base di prova testimoniale

Cassazione penale, 22 Novembre 2016, n. 14467. Est. Macrì.


Molestie olfattive - Criterio della normale tollerabilità - Elementi probatori - Dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia



La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" a prescindere dal soggetto emittente, con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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