Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29264 - pubb. 03/06/2023
Concordato prenotativo ed efficacia delle misure protettive
Tribunale Mantova, 16 Maggio 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.
Concordato prenotativo – Misure protettive – Durata
Concordato prenotativo – Misure protettive – Nuova istanza in caso di cessazione – Ammissibilità
Concordato prenotativo – Misure protettive – Proroga – Significatività dei progressi nel piano di ristrutturazione – Fattispecie
L’efficacia delle misure protettive, una volta concesse, permane sino alla data indicata nel provvedimento di concessione e non sino al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione, in quanto non si spiegherebbe altrimenti il disposto di cui al comma 4 dell’art. 55 CCI e dell’art. 8 CCI, avendo le misure protettive carattere necessariamente temporaneo, laddove l’ultima parte del comma 3 del medesimo articolo si limita a indicare il momento oltre il quale le misure protettive (già in essere) perdono in ogni caso efficacia.
Deve ritenersi consentito, nei limiti previsti dall’art. 8 CCI, che la richiesta di concessione delle misure protettive possa essere avanzata anche in un momento successivo rispetto a quello iniziale onde consentire al proponente di avvantaggiarsene in caso di effettiva necessità e anche se le stesse, nelle more del procedimento, siano venute a cessare.
Può essere prorogata 55 co. 4 CCI la efficacia delle misure protettive ove si siano avuti significativi progressi nel piano di ristrutturazione (nel caso in esame tale dato è stato ravvisato in considerazione del fatto che è stata depositata la proposta concordataria e, nel frattempo, alienata parte del patrimonio societario). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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