Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29934 - pubb. 18/10/2023

Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie e art. 67, comma 3, lett. b) L.F.: è irrilevante la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie

Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 2023, n. 23095. Pres. Cristiano. Est. Perrino.


Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie - Rilevanza - Esclusione - Criteri di individuazione



In tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, è irrilevante a tenore dell'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall, la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la "durevolezza" dell'esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti nel tempo dalla rimessa operata dal fallito; conseguentemente, non importa che il versamento sia affluito su di un conto affidato o meno, oppure sia stato eseguito in presenza di uno sconfinamento del correntista o nell'ambito della disponibilità, occorrendo, piuttosto, verificare in concreto se si sia prodotta, o meno, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente. (massima ufficiale)


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