Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31251 - pubb. 22/05/2024

Le Sezioni Unite sugli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.

Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Maggio 2024, n. 12974. Pres. D'Ascola. Est. Scoditti.


Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità ai crediti di lavoro e alle obbligazioni extracontrattuali - Inammissibilità sopravvenuta della questione pregiudiziale



Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, pronunciandosi su questioni oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. («se gli interessi nella misura legale, contemplati dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. e se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale»),


- rilevato che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno affermato il principio secondo cui «ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»,


- rilevato, perciò, che, «alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio»;


hanno dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma con l’ordinanza del 3/8/2023. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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