Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33242 - pubb. 12/06/2025
La moratoria ultrabiennale nella procedura del consumatore non è questione di ammissibilità
Tribunale Ravenna, 14 Febbraio 2025. Est. Gilotta.
Ristrutturazione dei debiti del Consumatore – Moratoria ex art. 67, co. 4, CCII – Questione di ammissibilità – Esclusione
Il disposto del novellato art. 67 c. 4 CCI, applicabile ratione temporis alla procedura in disamina, nella parte in cui impone un termine massimo biennale della moratoria dei privilegiati, non realizza una condizione preclusiva dell’ammissibilità o dell’omologazione del piano proposto, dovendosi “agganciare” la previsione di ultima elaborazione legislativa al percorso interpretativo già maturato con riguardo all’analoga previsione contenuta nella all’art. 8 della L. 3/2012, in particolare quello secondo cui “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cass. 2020/22291). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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