Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33616 - pubb. 24/09/2025
Le spese necessarie per la conservazione e godimento della cosa comune devono essere sostenute da tutti i condomini
Cassazione civile, sez. II, 28 Marzo 2025, n. 8253. Pres. Falaschi. Est. Scarpa.
CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - Oneri condominiali - Criteri di ripartizione - Res e utilitas per le singole proprietà immobiliari - Fondamento - Derogabilità - Condizioni - Fattispecie
In tema di oneri condominiali, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e per la prestazione dei relativi servizi al condominio devono essere sostenute da tutti i condomini, non essendo necessariamente correlate alla contitolarità della res, bensì derivando solamente dalla utilitas potenziale recata alle singole unità immobiliari; nell'esercizio dell'autonomia negoziale, è ammissibile una deroga che subordini la contribuzione delle spese all'uso effettivo, purché adottata all'unanimità, con clausola chiara e inequivoca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le doglianze, mosse in sede di impugnazione della deliberazione condominiale relativa al rendiconto consultivo e preventivo, in ordine alla ripartizione delle spese del servizio spiaggia, confermando che esse dovevano gravare su tutti i condomini e non sui soli "utenti del servizio" come genericamente indicato in Regolamento). (massima ufficiale)
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