Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34357 - pubb. 27/02/2026
Finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e merito creditizio: nullità assoluta, “soluti retentio” e limiti dell’opposizione allo stato passivo - 1
Tribunale Lecce, 27 Gennaio 2026. Pres. De Pasquale. Est. Capone.
Opposizione allo stato passivo – Finanziamento garantito – Merito creditizio – Nullità assoluta – Soluti retentio – Impugnazione incidentale – Ricorso per cassazione – CCII
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII), il finanziamento – anche se assistito da garanzia pubblica – è nullo ex art. 1418 c.c. quando l’intermediario, quale operatore professionale, ometta la valutazione del merito creditizio (quale specificazione della diligenza ex art. 1176, co. 2, c.c. e del principio di sana e prudente gestione ex art. 5 TUB), non potendo la copertura pubblica degradare tali controlli a passaggi meramente formali; ne consegue l’insussistenza del credito insinuabile.
Accertata la nullità, opera la soluti retentio ex art. 2035 c.c., con irripetibilità della prestazione eseguita in funzione contraria al buon costume.
Nel medesimo giudizio è inammissibile la domanda riconvenzionale “tradizionale” di condanna: è consentita soltanto l’impugnazione incidentale ex art. 206, co. 4, CCII, nei limiti delle conclusioni già rassegnate in verifica del passivo; il provvedimento conclusivo è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 207, co. 14, CCII (e non con appello). (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Antonio Tanza, Presidente Adusbef APS
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