Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34477 - pubb. 18/03/2026

Inutile inibire l'escussione delle garanzie quando l’eventuale pagamento da parte del garante comporta la surrogazione nel credito originario

Tribunale Padova, 23 Febbraio 2026. Est. Segalina.


Concordato con riserva – Misure cautelari – Escussione di garanzie – Surrogazione – Insussistenza del periculum


Finanziamenti assistiti da garanzia pubblica – Art. 87, lett. p-bis, CCII – Fondo rischi



Nella fase prenotativa del concordato con riserva, non sussiste il periculum in mora ai fini dell’inibitoria dell’escussione di garanzie quando l’eventuale pagamento da parte del garante comporti la sua surrogazione nel credito originario, senza aggravamento del passivo né pregiudizio per la compagine creditoria.


In presenza di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, l’eventuale escussione deve essere considerata nella predisposizione del piano mediante l’indicazione di un apposito fondo rischi, ai sensi dell’art. 87, lett. p-bis, CCII, non giustificando di per sé l’adozione di una misura cautelare inibitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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