Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34831 - pubb. 12/06/2026

Composizione negoziata della crisi e autorizzazione della transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII

Tribunale Nola, 18 Maggio 2026. Est. Paduano.


Composizione negoziata della crisi - Transazione fiscale - Art. 23, comma 2-bis, CCII - Controllo del tribunale - Legalità sostanziale - Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale - Autorizzazione


Composizione negoziata della crisi - Transazione fiscale - Sindacato del tribunale - Controllo non meramente formale - Limiti



Nella composizione negoziata della crisi, il tribunale autorizza l’esecuzione dell’accordo di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII quando, verificata la regolarità dell’accordo, la completezza del corredo documentale, la coerenza delle attestazioni e la convenienza per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, risulti che la proposta assicura all’Erario un soddisfacimento superiore a quello ricavabile in sede liquidatoria.


Il controllo del tribunale sull’accordo di transazione fiscale concluso nella composizione negoziata non è meramente formale e non comporta la sostituzione del giudice alle valutazioni dell’amministrazione finanziaria, ma consiste in un sindacato di legalità sostanziale sulla regolarità dell’accordo, sull’idoneità del corredo documentale, sulla coerenza delle attestazioni e sulla plausibilità del giudizio di convenienza per il creditore pubblico. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Monica Mandico


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