Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34856 - pubb. 19/06/2026

Riassunzione del procedimento prefallimentare dopo il regolamento di competenza

Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2026, n. 15599. Pres. Ferro. Est. Zuliani.


Fallimento – Riassunzione del procedimento prefallimentare – Tardiva riassunzione – Giudicato implicito



Il vizio derivante dal mancato rilievo d’ufficio dell’estinzione verificatasi in seguito alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare davanti al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione, già investita del conflitto negativo sollevato ai sensi dell’art. 9-bis legge fall., non riguardando i “presupposti fondanti” la struttura e il funzionamento del processo, è coperto dal giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non venga fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico (Principio di diritto enunciato dalla Corte).


Nel caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione, che ne sia stata investita ai sensi dell’art. 9-bis legge fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.; ciò anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese davanti alla Corte di cassazione, alla comunicazione dell’ordinanza provveda il giudice dichiarato competente (Principio di diritto enunciato dalla Corte). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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