Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34859 - pubb. 20/06/2026
La Cassazione sulla prova della titolarità del credito nella cessione in blocco
Cassazione civile, sez. III, 23 Maggio 2026, n. 15900. Pres. Scarano. Est. Pellecchia.
Cessione in blocco dei crediti – Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Efficacia probatoria – Contestazione del debitore – Necessità di accertamento concreto
In tema di cessione in blocco dei crediti bancari, la produzione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario quando l’indicazione delle categorie dei rapporti ceduti consenta di individuare senza incertezze il credito oggetto della controversia, senza necessità di una specifica enumerazione dei singoli rapporti.
La parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare che il credito azionato sia effettivamente compreso nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La produzione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente soltanto quando l’indicazione delle categorie dei rapporti ceduti consenta di individuare senza incertezze il credito controverso.
Ove il debitore contesti l’esistenza del credito o la sua inclusione nella cessione, il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva delle risultanze di causa, non essendo sufficiente il mero richiamo all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
[Nel caso di specie, la Corte d’Appello si era limitata ad affermare in modo apodittico che il credito rientrava nella cessione in blocco, senza svolgere alcun effettivo accertamento sulla sussistenza del rapporto originario né sulla riconducibilità dello specifico credito all’ambito oggettivo della cessione. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente e contraria ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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