Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34862 - pubb. 20/06/2026
Composizione negoziata: sindacato del tribunale in sede di autorizzazione ex art. 23, comma 2-bis, CCII
Tribunale Milano, 21 Maggio 2026. Est. De Simone.
Composizione negoziata – Autorizzazione del tribunale art. 23, comma 2-bis, CCII – Sindacato
Il sindacato giudiziale previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII è limitato alla verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo e non si estende ad un controllo sostitutivo delle valutazioni di convenienza riservate all’amministrazione finanziaria.
La verifica di regolarità comprende non soltanto il controllo della presenza, completezza e coerenza della documentazione, ma anche la valutazione dell’effettivo contenuto dell’attestazione prodotta, che deve risultare logicamente argomentata, coerente con il piano e con il percorso della composizione negoziata e idonea a rendere verificabile il procedimento valutativo seguito dal professionista attestatore.
Il Tribunale ha inoltre affermato che l’autorizzazione presuppone la rituale instaurazione della composizione negoziata e il rispetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità previsti dagli artt. 12 e seguenti CCII.
[Nel caso di specie risultavano depositati il piano di risanamento, gli accordi con i creditori commerciali, la relazione del professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la maggiore convenienza dell’accordo fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale, nonché la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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